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STATUTO
SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA (O.N.L.U.S.)
TITOLO I - Denominazione e sede
Art. 1
E' costituita l'Associazione avente denominazione "SOCIETA'
SAVONESE DI STORIA PATRIA - O.N.L.U.S." quale organizzazione non
lucrativa di utilità sociale
Art. 2
La sede dell'associazione è fissata nel Comune di Savona.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato
l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno altresì essere istituite
o soppresse, nella Regione Liguria, filiali, agenzie ed uffici di
rappresentanza.
Per quanto concerne l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie
sarà invece necessaria la deliberazione dell'assemblea degli associati.
TITOLO II - Indicazione delle finalità ed obblighi dell'Associazione
Art. 3
Essa ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
in particolare ha lo scopo di coltivare e promuovere ogni studio
attinente al patrimonio storico, artistico, archeologico urbanistico,
linguistico naturalistico e culturale della Regione Liguria e del
Savonese in particolare, di favorirne in special modo la conoscenza, la
valorizzazione e la tutela, sia mediante la pubblicazione delle fonti o
di studi originali, sia promuovendo, da sola od in unione con altri
analoghi sodalizi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni.
Essa inoltre potrà svolgere, sempre nell'ambito esclusivo del
perseguimento di finalità sociali e senza fini di lucro, attività di
istruzione, tutela, promozione della cultura e dell'arte e
valorizzazione dei beni e delle cose di interesse artistico, storico e
culturale, ivi comprese le biblioteche.
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al
punto precedente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S.
che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed
unitaria struttura.
E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996 n. 662 o norme successive, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
E' fatto obbligo di disciplinare uniformemente il rapporto associativo e
le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'Associazione. Essendo l'Associazione iscritta nel
registro del volontariato presso la Regione Liguria, è fatto obbligo di
uso, nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione
non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."
TITOLO III - Durata dell'ente
Art. 4
L'associazione è costituita a tempo illimitato.
TITOLO IV - Diritti ed obblighi degli associati - condizioni per la
loro ammissione - recesso - espulsione
Art. 5
Possono farne parte persone fisiche, Associazioni od Enti che
condividono le finalità dell'organizzazione.
L'Associazione si compone di Associati che possono essere ordinari od
onorari.
Art. 6
Sono Associati ordinari coloro che, avendone fatta richiesta scritta,
sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo.
Contro le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo circa la ammissione
degli Associati è ammesso ricorso alla prima Assemblea ordinaria
successiva. La decisione dell'Assemblea al riguardo è definitiva, salvo
il ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 24 comma 3° del
Codice Civile.
Art. 7
Gli Associati Onorari ed il Presidente Onorario sono scelti tra insigni
cultori italiani e stranieri degli studi storici e tra le persone che si
sono rese benemerite dell'Associazione.
Essi possono essere nominati dall'Assemblea degli Associati su proposta
del Consiglio Direttivo, e godono di tutti i diritti che competono agli
Associati ordinari, con esclusione del diritto di voto.
Non possono anche far parte del Consiglio Direttivo, avendo soltanto
funzione consultiva.
Art. 8
Gli associati partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione e
contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.
Prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo un
rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti
di quanto stabilito dall'Associazione o dalla legge.
Hanno l'obbligo di versare la quota annuale di iscrizione stabilita dal
Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è trasmissibile.
Tutti gli Associati Ordinari, in regola con il pagamento delle quote,
hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi
Direttivi ed al voto per l'approvazione o modificazione dello statuto e
dei regolamenti.
Art. 9
La qualità di Associato si perde per dimissioni, decadenza o per
espulsione.
E' causa di decadenza da Associato il mancato pagamento della quota
associativa per un triennio.
Gli associati decaduti posso rientrare a far parte dell'Associazione
tramite una nuova richiesta di adesione.
L'espulsione è deliberata dall'Assemblea degli Associati, su proposta
del Consiglio Direttivo, nei confronti di chi si è reso responsabile di
fatti lesivi del decoro dell'Associazione. La delibera dell'Assemblea
degli Associati è definitiva, salvo il ricorso all'Autorità
Giudiziaria ai sensi dell'art. 24 comma 3° del Codice Civile.
TITOLO V - Norme sull'ordinamento e l'amministrazione - (organi -
loro composizione - poteri - modalità di funzionamento)
Art. 10
Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli Associati, il
Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Sindaci.
Sezione I - L'Assemblea degli Associati
Art.11
L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo dell'Associazione e
viene convocata dal Presidente nella data stabilita dal Consiglio
Direttivo con avviso di convocazione scritto inviato, o comunque posto a
conoscenza degli associati, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei
componenti del Collegio Sindacale, almeno quindici giorni prima della
data fissata per l'Assemblea, a mezzo di avviso affisso dei locali della
sede dell'associazione, oppure a mezzo del servizio postale o altro
mezzo equivalente (quali fax, e-mail ecc.), ivi compresa la consegna
fatta a mani dell'interessato. Ciascun associato, a tal fine, è tenuto
a comunicare all'Associazione il proprio domicilio anagrafico e, se
posseduto, il proprio numero di fax e la propria E-mail.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati in regola con
il pagamento della quota dell'anno in corso.
Art. 12
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sono
indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del
giorno.
L'Assemblea elegge un proprio Presidente che verifica la regolarità dei
lavori, ed un Segretario, anche non associato, che provvede alla stesura
del verbale dell'assemblea; (l'incarico di segretario attribuito a
persona non associata, è comunque gratuito).
Art. 13
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di
aprile, per discutere ed approvare il bilancio, la relazione del
Consiglio Direttivo sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale,
i programmi presentati dal Consiglio, ed ogni altra questione posta
all'ordine del giorno.
Art. 14
Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, le deliberazioni dell'Assemblea
Ordinaria degli associati sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati in regola con i versamenti
delle quote associative.
Anche in seconda convocazione (che non può avere luogo nello stesso
giorno della prima), le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria degli
associati sono prese a maggioranza di voti, ma l'Assemblea, in deroga al
predetto articolo 21, è validamente costituita, quando siano
intervenuti almeno cinque associati con diritto di voto.
L'Assemblea Straordinaria, convocata per le modifiche statutarie, è
validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la
presenza, anche per delega o voto per corrispondenza, per fax o per
E-mail, della maggioranza degli Associati in regola con i pagamenti e
delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli
intervenuti.
L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione, sia
in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di
almeno i 4/5 (quattro quinti) degli Associati aventi diritto al voto.
Art. 15
Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro
Associato mediante semplice delega scritta. Ciascun Associato non può
ricevere più di 3 (tre) deleghe.
Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Codice Civile nelle deliberazioni che approvano il
bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i
Componenti del Consiglio Direttivo ed i Componenti del Collegio dei
Sindaci, non possono rappresentare per delega altri associati.
Le Associazioni e gli Enti partecipano all'Assemblea degli Associati,
tramite il loro legale rappresentante o un suo delegato.
Art. 16
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata, inviata al
Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata contenente
l'ordine del giorno, da almeno 1/10 degli associati, come previsto dall'art.
20 comma 2° del Codice Civile.
Il Presidente, od un membro indicato dal Consiglio Direttivo, provvede
alla convocazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della
richiesta.
Art. 17
L'Assemblea può eleggere, a maggioranza assoluta dei presenti, tra i
suoi Associati onorari, il Presidente onorario dell' Associazione. La
carica di Presidente onorario è vitalizia.
Art. 18
Per la trattazione di particolari argomenti con deliberazione del
Consiglio Direttivo può essere stabilito che l'Assemblea degli
associati venga tenuta mediante consultazione scritta, ovvero sulla base
del consenso espresso per iscritto.
L'individuazione degli Associati legittimati a partecipare alle
decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento agli
associati in regola con il pagamento della quota risultanti iscritti nel
libro degli associati alla data dell'inizio della procedura.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso
espresso per iscritto in forma non assembleare non è soggetta a
particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio avente
diritto al voto la partecipazione alla decisione e sia assicurata a
tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico
documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di
decisione.
Sezione II - Il Consiglio Direttivo
Art. 19
Il Consiglio Direttivo, è l'organo esecutivo dell'Associazione, ed è
eletto dall'Assemblea degli Associati a maggioranza semplice degli
intervenuti o delegati, con votazione segreta.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri che
dureranno in carica tre esercizi.
L'Assemblea degli Associati, prima di ogni elezione, stabilirà il
numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario,
il Tesoriere ed il Bibliotecario. Il Presidente nomina tra i Consiglieri
il Vice-Presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di
impedimento temporaneo.
Se per qualsiasi motivo viene meno un componente del Consiglio
Direttivo, il Consiglio stesso provvederà per cooptazione a designare
il primo dei non eletti, sottoponendo la nomina all'approvazione della
prima Assemblea degli Associati.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed ha facoltà di compiere
tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali.
Esso, in particolare:
Delibera sulle richieste di adesione all'Associazione, sulla nomina
degli associati onorari e sull'esclusione degli associati, con le
modalità di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.
Determina l'importo della quota associativa annuale ed i termini per il
versamento.
Esegue le deliberazioni dell'Assemblea.
Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
Programma l'attività dell'Associazione.
Presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio annuale
consuntivo e preventivo e la relazione di commento sulla gestione.
Delibera su quant'altro necessario al funzionamento dell'Associazione
che non sia, per legge o per Statuto, demandato alla competenza
dell'Assemblea.
Delibera la promozione o la resistenza in giudizio, davanti a qualsiasi
giurisdizione, comprese le Commissioni Tributarie, autorizza a
transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori,
autorizzando il Presidente a conferire le necessarie deleghe o procure
alle liti a legali o altre categorie di professionisti ed a nominare
arbitri.
Delibera l'assunzione di lavoratori dipendenti o incarichi di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento
dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l'attività da essa svolta, autorizzando il Presidente a sottoscrivere
lettere di assunzione, contratti di collaborazione, ed a porre in essere
quanto necessario per gli adempimenti presso gli Enti Previdenziali od
Infortunistici.
Delibera la stipula di contratti assicurativi a favore dei propri
aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni
connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi, autorizzando il Presidente alla
sottoscrizione dei relativi atti.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (od in caso di
impedimento temporaneo dal Vice Presidente) ogni volta che questi lo
ritiene opportuno, a mezzo di avviso di convocazione contenente gli
argomenti da trattare con avviso scritto inviato agli interessati,
almeno dieci giorni prima della data fissata a mezzo di avviso affisso
nei locali della sede dell'associazione, oppure a mezzo del servizio
postale o altro mezzo (quali fax, e-mail ecc.), ivi compresa la consegna
fatta a mani dell'interessato.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, in sessione unica,
potrà validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente
dell'Associazione, o, in caso di impedimento temporaneo dal vice
presidente.
In caso di assenza del segretario, verrà nominato dal Presidente per
quella riunione un sostituto del segretario.
Art. 24
Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo saranno documentate da
apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal
Segretario. Il Presidente potrà richiedere la sottoscrizione del
verbale anche da parte dei Consiglieri intervenuti.
Art. 25
Il Consiglio dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono tutti
rieleggibili.
Art. 26
E' facoltà del Consiglio Direttivo demandare, a Consiglieri od ad
Associati, l'espletamento di particolari compiti e funzioni. Il
Consiglio Direttivo può inoltre costituire commissioni di studio aperte
anche ai non Associati, ritenuti competenti per gli specifici compiti ad
esse affidati.
In caso di nomina di Commissioni, queste non potranno superare la durata
in carica del Consiglio Direttivo.
Art. 27
Il Consiglio Direttivo cura la pubblicazione degli Atti e Memorie
dell'Associazione e di eventuali altre pubblicazioni.
Agli autori degli articoli e delle note inserite nei volumi spetta solo
il diritto morale d'autore, mentre il diritto patrimoniale ed ogni altro
diritto di pubblicazione e riproduzione spetta all'Associazione, che è
libera di disporre dei volumi nei modi che ritiene più opportuni, il
Consiglio Direttivo fissa le norme editoriali, le modalità di
collaborazione alle pubblicazioni, esamina i manoscritti inviati per la
pubblicazione e stabilisce, con decisione inappellabile, quali possono
essere pubblicati.
Art. 28
Potranno, sempre nel rispetto delle disposizioni statutarie, essere
predisposti:
appositi regolamenti per le procedure assembleari, la gestione
dell'Associazione, le modalità per l'elezione e il funzionamento del
Consiglio Direttivo, la nomina di Commissioni con compiti specifici, (le
Commissioni non possono superare la durata in carica del Consiglio
Direttivo), l'organizzazione e il funzionamento della Biblioteca
sociale.
I regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo avranno validità dopo
l'approvazione dell'Assemblea e saranno pubblicati sugli atti
dell'Associazione.
Sezione III - Il Presidente
Art. 29
Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale
dell'Associazione.
Il Presidente (od in caso di impedimento temporaneo il Vice Presidente):
Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.
Presiede il Consiglio Direttivo.
Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
E' preposto alla redazione e conservazione dei libri dell'Associazione.
Coordina l'attività dell'Associazione.
Art. 30
Il Presidente dura in carica per un triennio ed è rieleggibile, ma la
carica non può essere confermata per più di due trienni consecutivi.
Art. 31
L'Assemblea degli Associati, con il voto favorevole della maggioranza
dei partecipanti, può, per giustificati motivi, revocare il presidente
e ciascun componente del Consiglio Direttivo.
Sezione IV - Il Collegio dei Sindaci
Art. 32
Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente e da due membri,
eletti, con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea
degli Associati tra una rosa di candidati, anche esterni
all'Associazione, che abbiano competenza nella materia contabile ed
amministrativa.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed
i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare la corretta tenuta
delle scritture contabili e la corretta applicazione dello Statuto
Sociale.
TITOLO VI - Gratuità della cariche sociali
Art. 33
Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, compreso il Collegio dei
Sindaci, salvo il rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e
documentate, per lo svolgimento dei compiti espressamente autorizzati
dal Presidente del Consiglio Direttivo e solo ai fini di funzioni
inerenti la carica ricoperta.
TITOLO VII - Responsabilità
Art. 34
L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per
l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può
assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale dell'organizzazione stessa.
TITOLO VIII - Risorse economiche
Art. 35
L'Associazione può acquistare beni mobili, immobili e mobili
registrati, occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Tutti
i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da
tutti gli associati.
L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e
per lo svolgimento della propria attività da:
" Contributi degli aderenti (quota associativa);
" Contributi di privati;
" Contributi dello Stato, di enti od istituzioni pubbliche
finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti, inerenti il perseguimento delle finalità
statutarie;
" Contributi di organismi internazionali;
" Donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari,
destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al
conseguimento delle finalità previste dallo statuto;
" Rimborsi derivanti da convenzioni;
" Entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
Art. 36
I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione
(se deliberata dal Consiglio Direttivo) e dalla quota associativa
annuale i cui importi, e la data entro la quale debbono essere versati,
sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 37
I contributi, le donazioni e le elargizioni in denaro in genere
effettuate da Enti pubblici e privati, o da persone fisiche, nonché
eventuali lasciti testamentari, sono accettati dal Presidente, su
deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con
le finalità statutarie dell'Associazione.
TITOLO IX - Bilancio e rendicontazione
Art. 38
Entro il 31 marzo di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo provvede
alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo,
corredati da una relazione sulla gestione.
Il Collegio dei Sindaci, dopo aver ricevuto dal Consiglio Direttivo il
bilancio e la relazione sulla gestione, redige una relazione di commento
al bilancio da presentare anch'essa all'Assemblea degli Associati.
Il bilancio, la relazione del Consiglio Direttivo e la relazione del
Collegio Sindacale debbono essere depositati presso la sede sociale,
almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea
che deve discuterli, ed ogni associato potrà prenderne visione.
Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio,
eventualmente provvisoriamente contabilizzati in un fondo di riserva,
dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto
dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse, nei tempi e
secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
TITOLO X - Estinzione dell'ente - Criteri dì devoluzione delle
disponibilità e degli eventuali beni residui
Art. 39
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, delibera con
la maggioranza all'uopo prevista dall'art. 14 e nomina a maggioranza
assoluta uno o più liquidatori conferendo ad essi i necessari poteri.
Il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, con
preferenza per altre associazioni od enti con analoga finalità aventi
sede in Liguria, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,
comma 190 della legge 23 dicembre 1966, n. 662, e fatta salva ogni
diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO XI - Norma di rinvio
Art. 40
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle norme in materia del Codice Civile ed alla legge 11
agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) od altra normativa
sulle Associazioni non lucrative di utilità sociale.
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