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SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA |
STATUTO
(in corso di revisione) |
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TITOLO I - Soci |
| Art. 1 - La Società Savonese di Storia Patria, nata come Società Storica Savonese il 27 dicembre 1885, e ricostituita il 23 novembre 1916, con sede in Savona, Via Pia 14 (Casa Boselli - Piazza della Maddalena), ha lo scopo di coltivare e promuovere ogni studio attinente al patrimonio culturale del Savonese, di favorire in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico ed urbanistico, sia mediante la pubblicazione delle fonti o di studi originali, sia promuovendo, da sola o in unione con altri sodalizi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni. La Società non persegue fini di lucro; eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità culturali istituzionali. E’ espressamente esclusa la possibilità di ripartire, in qualsiasi modo e forma, eventuali utili o avanzi di gestione. |
| Art. 2 - La Società si compone di Soci che possono essere ordinari o onorari. Possono far parte della Società anche le Associazioni e gli Enti. |
| Art. 3 - Sono Soci ordinari coloro che, avendone fatta richiesta, sono ammessi a far parte della Società dal Consiglio direttivo. Contro le decisioni adottate dal Consiglio direttivo circa la ammissione dei Soci è ammesso ricorso alla prima Assemblea ordinaria successiva. La decisione dell'Assemblea al riguardo è definitiva e inappellabile. |
| Art. 4 - I Soci onorari sono scelti tra insigni cultori italiani e stranieri degli studi storici e tra le persone che si sono rese benemerite della Società. Essi sono nominati dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio e godono tutti i diritti che competono ai Soci ordinari. |
| Art. 5 - I Soci partecipano a pieno titolo alla vita della Società e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. Prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo un rimborso per le spese
effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dalla Società o dalla legge. Hanno l’obbligo di versare la quota annuale di iscrizione stabilita dall’Assemblea che può prevedere importi differenziati per particolari categorie. La quota associativa non è trasmissibile. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi ed al voto per l’approvazione o modificazione dello statuto e dei regolamenti. |
| Art. 6 - La qualità di Socio si perde per dimissioni, decadenza o per espulsione. E' causa di decadenza da Socio il mancato pagamento della quota sociale per un triennio. I Soci decaduti possono rientrare a far parte della Società tramite una nuova richiesta di adesione. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo nei confronti di chi si è reso responsabile di fatti lesivi del decoro della Società. |
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| Art. 7 - L'Assemblea è l'organo deliberativo della Società e viene convocata dal Presidente nella data stabilita dal Consiglio direttivo, con avviso scritto inviato almeno 15 giorni prima. Vi partecipano a pieno titolo i Soci in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso. |
| Art. 8 - L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per discutere ed approvare i bilanci e i programmi presentati dal Consiglio ed ogni altra questione posta all'ordine del giorno. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia intervenuta, anche per delega, la metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, con la presenza di almeno tre Soci in regola con i pagamenti, e delibera a maggioranza semplice. |
| Art. 9 - L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Soci in regola con i pagamenti. La richiesta di convocazione che non contenga l'indicazione specifica dei punti da porre all'ordine del giorno è nulla. |
| Art. 10 - Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea sono indicati il giorno, l’ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea elegge un proprio Presidente ed un Segretario che non possono essere scelti fra i membri del Consiglio direttivo. |
| Art. 11 - I Soci intervengono alle Assemblee personalmente o conferendo delega ad altro Socio. Nessun Socio può avere più di tre deleghe. |
| Art. 12 - L'Assemblea può eleggere, a maggioranza assoluta dei presenti, tra i Soci onorari, il Presidente onorario della Società. La carica di Presidente onorario è vitalizia. |
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Sez. II - Consiglio Direttivo |
| Art. 13 - Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo della Società, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, anche per delega, con votazione segreta. |
| Art. 14 - Il Consiglio Direttivo si compone di 15 membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Bibliotecario. Il Presidente nomina tra i Consiglieri il Vice-Presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento. |
| Art. 15 - Il Presidente rappresenta legalmente la Società di fronte ai terzi e la obbliga nei limiti delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea. |
| Art. 16 - La Società sta in giudizio in persona del suo Presidente. La competenza a deliberare di promuovere o resistere in giudizio davanti a qualsiasi giurisdizione spetta al Consiglio. |
| Art. 17 - Le decisioni adottate dal Consiglio sono documentate dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. |
| Art. 18 - Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono tutti rieleggibili. La carica di Presidente non può essere conservata per più di due trienni consecutivi. |
| Art. 19 - E' facoltà del Consiglio demandare, a Consiglieri o a Soci, l'espletamento di particolari compiti e funzioni. La Società può costituire commissioni di studio aperte anche ai non Soci, particolarmente competenti, per gli specifici compiti ad esse affidati. |
| Art. 20 - Il Consiglio cura la pubblicazione degli Atti e Memorie della Società e di eventuali altre pubblicazioni. Agli autori degli articoli e delle note inserite nei volumi spetta solo il diritto morale d'autore, mentre il diritto patrimoniale ed ogni altro diritto di pubblicazione e riproduzione spetta alla Società, che è libera di disporre dei volumi nei modi che ritiene più opportuni. Il Consiglio Direttivo fissa le norme editoriali, le modalità di collaborazione alle pubblicazioni, esamina i manoscritti inviati per la pubblicazione e stabilisce, con decisione inappellabile, quali possono essere pubblicati. |
| Art. 21 - Appositi regolamenti stabiliscono le procedure assembleari, le modalità per l'elezione e il funzionamento del Consiglio direttivo, i compiti specifici delle Commissioni, che non possono superare la durata in carica del Consiglio, l'organizzazione e il funzionamento della Biblioteca sociale. I regolamenti sono approvati dall’Assemblea e pubblicati sugli atti. |
| Art. 22 - Il Consiglio provvede all’ordinaria gestione della Società sulla base delle direttive generali dell’Assemblea.
Ad esso spetta, in particolare: - presentare i programmi per l’attuazione degli scopi statutari; - presentare all’Assemblea il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo degli esercizi annuali per l’approvazione; - mettere ad esecuzione le delibere dell’Assemblea; - deliberare su quant’altro necessario al normale funzionamento della Società che non sia, per legge o per Statuto, demandato alla competenza dell’Assemblea; - accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione. |
| Art. 23 - Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento dei compiti espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio direttivo e solo ai fini di funzioni inerenti la carica ricoperta. |
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Sez. III - Collegio dei Revisori |
| Art. 24 - Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente e da due Componenti, eletti, con le stesse modalità del Consiglio, dall’Assemblea dei Soci tra una rosa di candidati, anche esterni alla Società, scelti tra persone di sicura competenza. Ha il compito di verificare la corretta tenuta delle scritture contabili. Redige una relazione da presentare all’Assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio ed i suoi Componenti sono rieleggibili. |
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| Art. 25 - La durata della Società è illimitata. Per il suo scioglimento è necessario il consenso di almeno i 4/5 dei Soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società, nomina a maggioranza assoluta il liquidatore. Pagate le passività, quello che residua del patrimonio sociale, compreso in esso tutto quanto esistente nella Sede sociale (biblioteca, arredi, ecc...), è devoluto ad altre associazioni o enti con analoghe finalità aventi sede in Savona o nel territorio della sua provincia. |
| Art. 26 - Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea della Società con la presenza anche per delega o per votazione a mezzo posta rispondente a quesiti specifici di almeno 1/3 dei Soci in regola con i pagamenti ed il voto favorevole di 2/3 dei votanti. |
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Ultimo aggiornamento: 28/02/02 |
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