SOCIETÀ  SAVONESE  DI  STORIA  PATRIA

ASSEMBLEA  DEI  SOCI 18/04/2008 ore 22.00 - 19 APRILE 2008 ore 16.00

 

LE MODIFICHE ALLO STATUTO
DELLA SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA
che verranno sottoposte all'Assemblea dei Soci del
18 - 19 aprile 2008

 

Come riportato nella lettera di convocazione, è necessario apportare ulteriori modifiche allo Statuto sociale, per renderlo pienamente conforme alle norme ed alla terminologia del Codice Civile, condizione irrinunciabile per perfezionare il riconoscimento di personalità giuridica.
Alcune modifiche sono limitate alla terminologia, al fine di evitare equivoci tra le diverse istituzioni previste dal Codice Civile (la Società Savonese di Storia Patria, pur mantenendo inalterata tale denominazione, è definita "associazione" anziché "società", i "soci" diventano "associati", il "collegio dei revisori" diventa "collegio dei sindaci").

Nel dettaglio le altre modifiche resesi indispensabili o quantomeno opportune: 

All'art. 2 sono definite le modalità, prima non previste, per l'eventuale cambiamento della sede sociale (sempre nell'ambito del Comune di Savona) che dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo. È stata aggiunta la possibilità di istituire, con delibera del Consiglio, uffici di rappresentanza in altre località della Liguria, e, con delibera dell'Assemblea, vere sedi secondarie.
All'art. 3, tra le finalità, agli studi sul patrimonio storico, artistico, archeologico, urbanistico e linguistico sono stati aggiunti il naturalistico ed il culturale; l'ambito di interesse, prima limitato al Savonese, è stato esteso all'intera Liguria.
Agli artt. 6 e 9 sulle modalità di adesione ed espulsione degli associati è aggiunta la facoltà del ricorso all'Autorità Giudiziaria contro le decisioni del Consiglio e dell'Assemblea, poiché così è previsto dal Codice Civile all'art. 24.
All'art. 7 è specificato che gli Associati Onorari non possono far parte del Consiglio direttivo, rivestendo solo funzione consultiva all'interno degli organi dell'associazione.
All'art. 11 sono precisate in dettaglio le modalità di convocazione dell'Assemblea.
All'art. 12 è prevista la possibilità che il Segretario dell'Assemblea possa essere scelto anche tra i non soci.
All'art. 14 è aggiunta la norma (prevista dal Codice Civile) che impedisce ai membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci di rappresentare per delega altri associati nelle deliberazioni dell'Assemblea di approvazione del bilancio o che riguardino la loro responsabilità.
All'art. 16 la convocazione di una Assemblea potrà essere validamente richiesta da un numero minore di associati: 1/10 anziché 1/5 (Cod. Civ. art. 20).
L'art. 20, sulla composizione del Consiglio direttivo è così modificato: anziché prefissare i componenti (attualmente 15) si stabilisce che sarà l'Assemblea di volta in volta a stabilirne il numero, compreso tra 3 e 15; questo permetterà, qualora l'Assemblea ne ravvisasse la necessità, di variare il numero dei Consiglieri evitando la complessa e onerosa procedura di modifica dello Statuto.
All'art 21 tra le incombenze del Consiglio direttivo è specificata le determinazione delle quote sociali, costituendo questa un compito amministrativo; si precisa inoltre che l'eventuale assunzione di dipendenti o altre forme di incarichi lavorativi devono essere esclusivamente limitati al regolare funzionamento dell'associazione o necessari per qualificare o specializzare l'attività svolta.
Negli artt. 22 e 23, oltre a definire in dettaglio le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo, si stabilisce che questo potrà validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, anziché con 1/3 come attualmente previsto.
All'art. 32 al Collegio dei Sindaci, oltre al compito di verificare la corretta tenuta delle scritture contabili, è aggiunto quello di controllo della corretta applicazione dello Statuto.
Negli artt. 12 e 33 relativamente alla gratuità di cariche ed incarichi, è esplicitato che tale condizione è estesa al Collegio dei Sindaci ed all'eventuale segretario non socio dell'Assemblea.
L'art. 35 sulle risorse economiche è integrato riportando letteralmente quanto prescritto dall'art. 5 della Legge quadro sul volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266).
È infine stata aggiunta (Titolo XI, art. 40) una "Norma di rinvio" che recita testualmente: "Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile ed alla legge 11 agosto 1991 n.266 (legge quadro sul volontariato) od altra normativa sulle Associazioni non lucrative di utilità sociale".

 

      Testo dello Statuto vigente

      Testo del nuovo Statuto proposto 

 


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