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Come riportato nella lettera di
convocazione, è necessario apportare ulteriori modifiche allo Statuto
sociale, per renderlo pienamente conforme alle norme ed alla
terminologia del Codice Civile, condizione irrinunciabile per
perfezionare il riconoscimento di personalità giuridica.
Alcune modifiche sono limitate alla terminologia, al fine di evitare
equivoci tra le diverse istituzioni previste dal Codice Civile (la
Società Savonese di Storia Patria, pur mantenendo inalterata tale
denominazione, è definita "associazione" anziché
"società", i "soci" diventano
"associati", il "collegio dei revisori" diventa
"collegio dei sindaci").
Nel dettaglio le altre modifiche resesi indispensabili o quantomeno
opportune:
All'art. 2 sono definite le modalità, prima non previste, per
l'eventuale cambiamento della sede sociale (sempre nell'ambito del
Comune di Savona) che dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo.
È stata aggiunta la possibilità di istituire, con delibera del
Consiglio, uffici di rappresentanza in altre località della Liguria, e,
con delibera dell'Assemblea, vere sedi secondarie.
All'art. 3, tra le finalità, agli studi sul patrimonio storico,
artistico, archeologico, urbanistico e linguistico sono stati aggiunti
il naturalistico ed il culturale; l'ambito di interesse, prima limitato
al Savonese, è stato esteso all'intera Liguria.
Agli artt. 6 e 9 sulle modalità di adesione ed espulsione degli
associati è aggiunta la facoltà del ricorso all'Autorità Giudiziaria
contro le decisioni del Consiglio e dell'Assemblea, poiché così è
previsto dal Codice Civile all'art. 24.
All'art. 7 è specificato che gli Associati Onorari non possono
far parte del Consiglio direttivo, rivestendo solo funzione consultiva
all'interno degli organi dell'associazione.
All'art. 11 sono precisate in dettaglio le modalità di
convocazione dell'Assemblea.
All'art. 12 è prevista la possibilità che il Segretario
dell'Assemblea possa essere scelto anche tra i non soci.
All'art. 14 è aggiunta la norma (prevista dal Codice Civile) che
impedisce ai membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci
di rappresentare per delega altri associati nelle deliberazioni
dell'Assemblea di approvazione del bilancio o che riguardino la loro
responsabilità.
All'art. 16 la convocazione di una Assemblea potrà essere
validamente richiesta da un numero minore di associati: 1/10 anziché
1/5 (Cod. Civ. art. 20).
L'art. 20, sulla composizione del Consiglio direttivo è così
modificato: anziché prefissare i componenti (attualmente 15) si
stabilisce che sarà l'Assemblea di volta in volta a stabilirne il
numero, compreso tra 3 e 15; questo permetterà, qualora l'Assemblea ne
ravvisasse la necessità, di variare il numero dei Consiglieri evitando
la complessa e onerosa procedura di modifica dello Statuto.
All'art 21 tra le incombenze del Consiglio direttivo è
specificata le determinazione delle quote sociali, costituendo questa un
compito amministrativo; si precisa inoltre che l'eventuale assunzione di
dipendenti o altre forme di incarichi lavorativi devono essere
esclusivamente limitati al regolare funzionamento dell'associazione o
necessari per qualificare o specializzare l'attività svolta.
Negli artt. 22 e 23, oltre a definire in dettaglio le modalità
di convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo, si stabilisce
che questo potrà validamente deliberare con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri in carica, anziché con 1/3 come attualmente
previsto.
All'art. 32 al Collegio dei Sindaci, oltre al compito di
verificare la corretta tenuta delle scritture contabili, è aggiunto
quello di controllo della corretta applicazione dello Statuto.
Negli artt. 12 e 33 relativamente alla gratuità di cariche ed
incarichi, è esplicitato che tale condizione è estesa al Collegio dei
Sindaci ed all'eventuale segretario non socio dell'Assemblea.
L'art. 35 sulle risorse economiche è integrato riportando
letteralmente quanto prescritto dall'art. 5 della Legge quadro sul
volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266).
È infine stata aggiunta (Titolo XI, art. 40) una "Norma di
rinvio" che recita testualmente: "Per tutto quanto non
espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
norme in materia del Codice Civile ed alla legge 11 agosto 1991 n.266
(legge quadro sul volontariato) od altra normativa sulle Associazioni
non lucrative di utilità sociale".
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