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STATUTO |
STATUTO DELLA SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA
PATRIA (O.N.L.U.S.)
[in corso di registrazione]
E’
costituita la “Società Savonese di Storia Patria (O.N.L.U.S.)” quale
organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
La sede è fissata in Savona, via Pia, 14
(Casa Boselli - Piazza della Maddalena).
·
Essa ha
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; in particolare ha
lo scopo di coltivare e promuovere ogni studio attinente al patrimonio storico,
artistico, archeologico, urbanistico e linguistico del Savonese, di favorirne
in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela, sia mediante la
pubblicazione delle fonti o di studi originali, sia promuovendo, da sola od in
unione con altri analoghi sodalizi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni.
·
Essa
inoltre potrà svolgere, sempre nell’ambito esclusivo del perseguimento di
finalità sociali e senza fini di lucro, attività di istruzione, tutela,
promozione della cultura e dell’arte e valorizzazione dei beni e delle cose di
interesse artistico, storico e culturale, ivi comprese le biblioteche.
·
E’ fatto
divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al punto precedente,
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
·
E’ fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
·
E’ fatto
obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
·
E’ fatto
obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di
cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o norme
successive, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
·
E’ fatto
obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
·
E’ fatto
obbligo di disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
·
E’ fatto
obbligo di uso, nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non
lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “O.N.LU.S.”
La Società è costituita a tempo
indeterminato.
TITOLO IV - Diritti ed obblighi degli associati (soci) - condizioni per la loro ammissione - recesso - espulsione
Sono Soci ordinari coloro che, avendone
fatta richiesta scritta, contenente le proprie generalità o la denominazione,
il domicilio o la sede, ed il codice fiscale, sono ammessi a far parte della
Società dal Consiglio Direttivo.
Contro le decisioni adottate dal
Consiglio Direttivo circa la ammissione dei Soci è ammesso ricorso alla prima
Assemblea ordinaria successiva. La decisione dell’Assemblea al riguardo è
definitiva e inappellabile.
I Soci onorari sono scelti tra insigni
cultori italiani e stranieri degli studi storici e tra le persone che si sono
rese benemerite della Società. Essi sono nominati dall’Assemblea generale su
proposta del Consiglio e godono tutti i diritti che competono ai Soci ordinari.
I
Soci partecipano a pieno titolo alla vita della Società e contribuiscono a
determinarne le scelte e gli orientamenti. Prestano la loro opera in modo
personale, spontaneo e gratuito, salvo un rimborso per le spese effettivamente
sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dalla Società o dalla
legge. Hanno l’obbligo di versare la quota annuale di iscrizione stabilita
dall’Assemblea che può prevedere importi differenziati per particolari
categorie. La quota associativa non è trasmissibile.
Tutti i Soci in regola con il pagamento
delle quote hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per la nomina degli
organi direttivi ed al voto per l’approvazione o modificazione dello statuto e
dei regolamenti.
La qualità di Socio si perde per
dimissioni, decadenza o per espulsione. E’ causa di decadenza da Socio il
mancato pagamento della quota sociale per un triennio. I Soci decaduti possono
rientrare a far parte della Società tramite una nuova richiesta di adesione.
L’espulsione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
nei confronti di chi si è reso responsabile di fatti lesivi del decoro della
Società.
TITOLO V - Norme
sull’ordinamento e l’amministrazione
(organi
- loro composizione - poteri - modalità di funzionamento)
Organi della Società sono l’Assemblea dei Soci, il
Consiglio Direttivo, Il Presidente ed il Collegio dei Revisori.
L’Assemblea è l’organo deliberativo della
Società e viene convocata dal Presidente nella data stabilita dal Consiglio
Direttivo con avviso di convocazione scritto inviato agli interessati, almeno
quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, a mezzo del servizio
postale o altro mezzo equivalente (quali fax, e-mail ecc.) ivi compresa la
consegna fatta a mani dell’interessato. Ciascun Socio all’uopo è tenuto a
comunicare all’Associazione il proprio domicilio anagrafico e, se posseduto, il
proprio numero di fax e di e-mail.
Hanno diritto di partecipare
all’Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso.
Nell’avviso di convocazione
dell’Assemblea sono indicati il giorno, l’ora, il luogo e gli argomenti posti
all’ordine del giorno. L’Assemblea elegge un proprio Presidente ed un
Segretario, che non possono essere scelti fra i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata almeno una volta
all’anno entro il mese di aprile, per discutere ed approvare i bilanci e la
relazione ed i programmi presentati dal Consiglio, ed ogni altra questione
posta all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione quando sia intervenuta, anche per delega, la
metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti, ed in seconda convocazione,
che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, con la presenza di
almeno 5 (cinque) Soci in regola con i pagamenti, e delibera a maggioranza
semplice.
L’Assemblea convocata per le modifiche statutarie, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega o voto per corrispondenza di almeno metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti.
L’Assemblea che delibera la messa in
liquidazione dell’Associazione delibera con il voto favorevole di almeno i 4/5
(quattro quinti) dei Soci.
Ciascun Socio può farsi rappresentare
nell’Assemblea da altro Socio mediante semplice delega scritta. Ciascun Socio
non può detenere più di 3 (tre) deleghe.
Associazioni ed Enti partecipano all'Assemblea
tramite il legale rappresentante o un suo delegato.
Con richiesta inviata al Consiglio
Direttivo mediante raccomandata, contenente l’ordine del giorno e sottoscritta
da almeno un quinto dei Soci in regola con i pagamenti, può essere richiesta la
Convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente od un membro indicato dal
Consiglio Direttivo, provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta.
L’Assemblea può eleggere, a maggioranza
assoluta dei presenti, tra i suoi Soci onorari, il Presidente onorario della
Società. La carica di Presidente onorario è vitalizia.
Per la trattazione di particolari
argomenti con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere stabilito che
l’Assemblea degli associati venga tenuta mediante consultazione scritta ovvero
sulla base del consenso espresso per iscritto.
L’individuazione dei Soci legittimati a
partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con
riferimento ai Soci in regola con il pagamento della quote risultanti iscritti
nel libro Soci alla data dell’inizio della procedura.
La procedura di consultazione scritta o
di acquisizione del consenso espresso per iscritto in forma non assembleare non
è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio avente
diritto al voto la partecipazione alla decisione e sia assicurata a tutti gli
aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante
approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che
contengano il medesimo testo di decisione.
Il Consiglio Direttivo, è l’organo
esecutivo della Società, ed è eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza
semplice degli intervenuti o deleganti, con votazione segreta.
Il Consiglio Direttivo si compone di 15
(quindici) membri ed elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario, il
Tesoriere ed il Bibliotecario. Il Presidente nomina tra i Consiglieri il
Vice-Presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento.
Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
Esso, in particolare:
·
Delibera
sulle richieste di adesione all’Associazione e sull’esclusione dei Soci.
·
Propone
all’Assemblea l’importo della quota associativa annuale ed i termini per il
versamento.
·
Esegue le
deliberazioni dell’Assemblea.
·
Cura
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
·
Programma
l’attività dell’Associazione.
·
Presenta
all’Assemblea, per l’approvazione, il bilancio annuale consuntivo e preventivo
e la relazione di commento sulla gestione.
·
Delibera
su quant’altro necessario al funzionamento della Società che non sia, per legge
o per Statuto, demandato alla competenza dell’Assemblea.
·
Delibera la
promozione o la resistenza in giudizio, davanti a qualsiasi giurisdizione,
comprese le Commissioni Tributarie, autorizza a transigere e compromettere in
arbitri, anche amichevoli compositori, autorizzando il Presidente a conferire
le necessarie deleghe o procure alle liti a legali o altre categorie di
professionisti ed a nominare arbitri.
·
Delibera
l’assunzione di dipendenti o collaboratori autorizzando il Presidente a
sottoscrivere lettere di assunzione, contratti di collaborazione, ed a porre in
essere quanto necessario per gli adempimenti presso gli Enti Previdenziali od
Infortunistici.
·
Delibera la
stipula di contratti assicurativi autorizzando il Presidente alla
sottoscrizione dei relativi atti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
(od in caso di impedimento dal Vice Presidente) ogni volta che questi lo
ritiene opportuno, a mezzo di avviso di convocazione contenente gli argomenti
da trattare.
Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, potrà
validamente deliberare con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri
in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le decisioni adottate dal Consiglio
Direttivo saranno documentate da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario. Il Presidente potrà richiedere la sottoscrizione del verbale
anche da parte dei Consiglieri intervenuti.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i
suoi membri sono tutti rieleggibili.
E’ facoltà del Consiglio demandare, a
Consiglieri o a Soci, l’espletamento di particolari compiti e funzioni. Il
Consiglio Direttivo può inoltre costituire commissioni di studio aperte anche
ai non Soci, ritenuti competenti, per gli specifici compiti ad esse affidati.
In caso di nomina di Commissioni, queste non potranno superare la durata in
carica del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio cura la pubblicazione degli
Atti e Memorie della Società e di eventuali altre pubblicazioni. Agli autori
degli articoli e delle note inserite nei volumi spetta solo il diritto morale
d’autore, mentre il diritto patrimoniale ed ogni altro diritto di pubblicazione
e riproduzione spetta alla Società, che è libera di disporre dei volumi nei
modi che ritiene più opportuni, il Consiglio Direttivo fissa le norme
editoriali, le modalità di collaborazione alle pubblicazioni, esamina i
manoscritti inviati per la pubblicazione e stabilisce, con decisione
inappellabile, quali possono essere pubblicati.
Potranno,
sempre nel rispetto delle disposizioni statutarie, essere predisposti appositi
regolamenti per le procedure assembleari; la gestione dell’Associazione; le
modalità per l’elezione e il funzionamento del Consiglio Direttivo; la nomina
di Commissioni con compiti specifici, che non possono superare la durata in
carica del Consiglio; l’organizzazione e il funzionamento della Biblioteca
sociale. I regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo avranno validità dopo
l’approvazione dell’Assemblea e saranno pubblicati sugli atti della Società.
Il Presidente (od in caso di impedimento il
Vice-Presidente):
·
Rappresenta
l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
·
Convoca
l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
·
Presiede il
Consiglio Direttivo;
·
Esegue le
deliberazioni del Consiglio Direttivo.
·
E’ preposto
alla redazione e conservazione dei libri dell’Associazione.
·
Coordina
l’attività dell’Associazione.
Il Presidente dura in carica per un
triennio ed è rieleggibile, ma la carica non può essere conservata per più di
due trienni consecutivi.
L’Assemblea
dei Soci, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, può, per
giustificati motivi, revocare il presidente.
Il Collegio dei Revisori è composto da un
Presidente e da due Componenti, eletti, con le stesse modalità del Consiglio,
dall’Assemblea dei Soci tra una rosa di candidati, anche esterni alla Società,
scelti tra persone di sicura competenza. Ha il compito di verificare la
corretta tenuta delle scritture contabili. Redige una relazione di commento al
bilancio da presentare all’Assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio ed i
suoi componenti sono rieleggibili.
Tutte le cariche e gli incarichi sono
gratuiti, salvo il rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e
documentate, per lo svolgimento dei compiti espressamente autorizzati dal
Presidente del Consiglio Direttivo e solo ai fini di funzioni inerenti la
carica ricoperta.
L’Associazione risponde, con i propri
beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti
stipulati.
L’Associazione, previa delibera del
Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
L’Associazione
può acquistare beni mobili, immobili e mobili registrati. Tutti i beni
appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato
presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli associati.
I
contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla
quota associativa annuale i cui importi, e la data entro la quale debbono
essere versati, sono stabiliti annualmente dall’Assemblea su proposta del
Consiglio Direttivo.
I Contributi, le donazioni e le
elargizioni in denaro in genere effettuate da Enti pubblici e privati, o da
persone fisiche, nonché eventuali lasciti testamentari, sono accettati dal
Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla
loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Entro il 31 marzo di ogni anno solare, il
Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del
bilancio preventivo, corredati da una relazione sulla gestione.
Una relazione sarà depositata anche dal
Collegio dei Revisori.
Il bilancio nelle sue parti e le
relazioni saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci all’uopo
convocata.
I
bilanci e le relazioni debbono rimanere depositati presso la sede
dell’Associazione nei quindici giorni anteriori alla data fissata per
l’Assemblea.
Gli
utili o gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio, eventualmente
provvisoriamente contabilizzati in un fondo di riserva, dovranno essere utilizzati
per la realizzazione delle attività oggetto dell’Associazione e di quelle ad
esse direttamente connesse, nei tempi e secondo le deliberazioni del Consiglio
Direttivo.
TITOLO X - Estinzione
dell’ente - Criteri di devoluzione delle disponibilità e degli eventuali beni
residui
L’Assemblea che delibera lo scioglimento
della Società, delibera con la maggioranza all’uopo prevista dall’art.14 e
nomina a maggioranza assoluta uno o più liquidatori conferendo ad essi i
poteri.
Il
patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, con preferenza per
altre associazioni od enti con analoga finalità aventi sede in Savona o nel
territorio della sua provincia, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n. 662, e fatta salva ogni
diversa destinazione imposta dalla legge.
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Alla pagina
Internet http://www.storiapatriasavona.it/stat_08.htm
sono riportate le proposte di modifica a questo Statuto.
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Ultimo aggiornamento: 11/04/2008 |
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