SOCIETÀ  SAVONESE  DI  STORIA  PATRIA

STATUTO
Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 13 novembre 2004

STATUTO DELLA SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA  (O.N.L.U.S.)
[in corso di registrazione]

 

TITOLO I - Denominazione e sede

Art. 1

E’ costituita la “Società Savonese di Storia Patria (O.N.L.U.S.)” quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 2

La sede è fissata in Savona, via Pia, 14 (Casa Boselli - Piazza della Maddalena).

 
TITOLO II - Indicazione delle finalità ed obblighi dell’Associazione

Art. 3

·         Essa ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; in particolare ha lo scopo di coltivare e promuovere ogni studio attinente al patrimonio storico, artistico, archeologico, urbanistico e linguistico del Savonese, di favorirne in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela, sia mediante la pubblicazione delle fonti o di studi originali, sia promuovendo, da sola od in unione con altri analoghi sodalizi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni.

·         Essa inoltre potrà svolgere, sempre nell’ambito esclusivo del perseguimento di finalità sociali e senza fini di lucro, attività di istruzione, tutela, promozione della cultura e dell’arte e valorizzazione dei beni e delle cose di interesse artistico, storico e culturale, ivi comprese le biblioteche.

·         E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al punto precedente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

·         E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

·         E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

·         E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o norme successive, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

·         E’ fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

·         E’ fatto obbligo di disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

·         E’ fatto obbligo di uso, nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “O.N.LU.S.”

 
TITOLO III - Durata dell’ente

Art. 4

La Società è costituita a tempo indeterminato.

 

TITOLO IV - Diritti ed obblighi degli associati (soci) - condizioni per la loro ammissione - recesso - espulsione

Art. 5

Possono farne parte persone fisiche, Associazioni od Enti che condividono le finalità dell’organizzazione. L’Associazione si compone di Soci che possono essere ordinari od onorari.

Art.6

Sono Soci ordinari coloro che, avendone fatta richiesta scritta, contenente le proprie generalità o la denominazione, il domicilio o la sede, ed il codice fiscale, sono ammessi a far parte della Società dal Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo circa la ammissione dei Soci è ammesso ricorso alla prima Assemblea ordinaria successiva. La decisione dell’Assemblea al riguardo è definitiva e inappellabile.

Art. 7

I Soci onorari sono scelti tra insigni cultori italiani e stranieri degli studi storici e tra le persone che si sono rese benemerite della Società. Essi sono nominati dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio e godono tutti i diritti che competono ai Soci ordinari.

Art. 8

I Soci partecipano a pieno titolo alla vita della Società e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. Prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dalla Società o dalla legge. Hanno l’obbligo di versare la quota annuale di iscrizione stabilita dall’Assemblea che può prevedere importi differenziati per particolari categorie. La quota associativa non è trasmissibile.

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi ed al voto per l’approvazione o modificazione dello statuto e dei regolamenti.


Art. 9

La qualità di Socio si perde per dimissioni, decadenza o per espulsione. E’ causa di decadenza da Socio il mancato pagamento della quota sociale per un triennio. I Soci decaduti possono rientrare a far parte della Società tramite una nuova richiesta di adesione. L’espulsione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti di chi si è reso responsabile di fatti lesivi del decoro della Società.

 

TITOLO V - Norme sull’ordinamento e l’amministrazione

(organi - loro composizione - poteri - modalità di funzionamento)

Art. 10

Organi della Società sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, Il Presidente ed il Collegio dei Revisori.

 
Sezione I - L’ Assemblea

Art. 11

L’Assemblea è l’organo deliberativo della Società e viene convocata dal Presidente nella data stabilita dal Consiglio Direttivo con avviso di convocazione scritto inviato agli interessati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, a mezzo del servizio postale o altro mezzo equivalente (quali fax, e-mail ecc.) ivi compresa la consegna fatta a mani dell’interessato. Ciascun Socio all’uopo è tenuto a comunicare all’Associazione il proprio domicilio anagrafico e, se posseduto, il proprio numero di fax e di e-mail.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso.

Art. 12

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea sono indicati il giorno, l’ora, il luogo e gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea elegge un proprio Presidente ed un Segretario, che non possono essere scelti fra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile, per discutere ed approvare i bilanci e la relazione ed i programmi presentati dal Consiglio, ed ogni altra questione posta all’ordine del giorno.

Art. 14

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia intervenuta, anche per delega, la metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, con la presenza di almeno 5 (cinque) Soci in regola con i pagamenti, e delibera a maggioranza semplice.

L’Assemblea convocata per le modifiche statutarie, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega o voto per corrispondenza di almeno metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti.

L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell’Associazione delibera con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci.

Art. 15

Ciascun Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro Socio mediante semplice delega scritta. Ciascun Socio non può detenere più di 3 (tre) deleghe.

Associazioni ed Enti partecipano all'Assemblea tramite il legale rappresentante o un suo delegato.

Art. 16

Con richiesta inviata al Consiglio Direttivo mediante raccomandata, contenente l’ordine del giorno e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci in regola con i pagamenti, può essere richiesta la Convocazione dell’Assemblea dei Soci.

Il Presidente od un membro indicato dal Consiglio Direttivo, provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 17

L’Assemblea può eleggere, a maggioranza assoluta dei presenti, tra i suoi Soci onorari, il Presidente onorario della Società. La carica di Presidente onorario è vitalizia.

Art. 18

Per la trattazione di particolari argomenti con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere stabilito che l’Assemblea degli associati venga tenuta mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L’individuazione dei Soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento ai Soci in regola con il pagamento della quote risultanti iscritti nel libro Soci alla data dell’inizio della procedura.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto in forma non assembleare non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio avente diritto al voto la partecipazione alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

 
Sezione II - Il Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo, è l’organo esecutivo della Società, ed è eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice degli intervenuti o deleganti, con votazione segreta.


Art. 20

Il Consiglio Direttivo si compone di 15 (quindici) membri ed elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Bibliotecario. Il Presidente nomina tra i Consiglieri il Vice-Presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Esso, in particolare:

·         Delibera sulle richieste di adesione all’Associazione e sull’esclusione dei Soci.

·         Propone all’Assemblea l’importo della quota associativa annuale ed i termini per il versamento.

·         Esegue le deliberazioni dell’Assemblea.

·         Cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

·         Programma l’attività dell’Associazione.

·         Presenta all’Assemblea, per l’approvazione, il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione di commento sulla gestione.

·         Delibera su quant’altro necessario al funzionamento della Società che non sia, per legge o per Statuto, demandato alla competenza dell’Assemblea.

·         Delibera la promozione o la resistenza in giudizio, davanti a qualsiasi giurisdizione, comprese le Commissioni Tributarie, autorizza a transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, autorizzando il Presidente a conferire le necessarie deleghe o procure alle liti a legali o altre categorie di professionisti ed a nominare arbitri.

·         Delibera l’assunzione di dipendenti o collaboratori autorizzando il Presidente a sottoscrivere lettere di assunzione, contratti di collaborazione, ed a porre in essere quanto necessario per gli adempimenti presso gli Enti Previdenziali od Infortunistici.

·         Delibera la stipula di contratti assicurativi autorizzando il Presidente alla sottoscrizione dei relativi atti.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (od in caso di impedimento dal Vice Presidente) ogni volta che questi lo ritiene opportuno, a mezzo di avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, potrà validamente deliberare con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 24

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo saranno documentate da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente potrà richiedere la sottoscrizione del verbale anche da parte dei Consiglieri intervenuti.

Art. 25

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono tutti rieleggibili.

Art. 26

E’ facoltà del Consiglio demandare, a Consiglieri o a Soci, l’espletamento di particolari compiti e funzioni. Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire commissioni di studio aperte anche ai non Soci, ritenuti competenti, per gli specifici compiti ad esse affidati. In caso di nomina di Commissioni, queste non potranno superare la durata in carica del Consiglio Direttivo.

Art. 27

Il Consiglio cura la pubblicazione degli Atti e Memorie della Società e di eventuali altre pubblicazioni. Agli autori degli articoli e delle note inserite nei volumi spetta solo il diritto morale d’autore, mentre il diritto patrimoniale ed ogni altro diritto di pubblicazione e riproduzione spetta alla Società, che è libera di disporre dei volumi nei modi che ritiene più opportuni, il Consiglio Direttivo fissa le norme editoriali, le modalità di collaborazione alle pubblicazioni, esamina i manoscritti inviati per la pubblicazione e stabilisce, con decisione inappellabile, quali possono essere pubblicati.

Art. 28

Potranno, sempre nel rispetto delle disposizioni statutarie, essere predisposti appositi regolamenti per le procedure assembleari; la gestione dell’Associazione; le modalità per l’elezione e il funzionamento del Consiglio Direttivo; la nomina di Commissioni con compiti specifici, che non possono superare la durata in carica del Consiglio; l’organizzazione e il funzionamento della Biblioteca sociale. I regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo avranno validità dopo l’approvazione dell’Assemblea e saranno pubblicati sugli atti della Società.

 
Sezione III - Il Presidente

Art. 29

Il Presidente (od in caso di impedimento il Vice-Presidente):

·         Rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

·         Convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

·         Presiede il Consiglio Direttivo;

·         Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

·         E’ preposto alla redazione e conservazione dei libri dell’Associazione.

·         Coordina l’attività dell’Associazione.

Art. 30

Il Presidente dura in carica per un triennio ed è rieleggibile, ma la carica non può essere conservata per più di due trienni consecutivi.

Art. 31

L’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, può, per giustificati motivi, revocare il presidente.

 
Sezione IV - Il Collegio dei Revisori

Art. 32

Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente e da due Componenti, eletti, con le stesse modalità del Consiglio, dall’Assemblea dei Soci tra una rosa di candidati, anche esterni alla Società, scelti tra persone di sicura competenza. Ha il compito di verificare la corretta tenuta delle scritture contabili. Redige una relazione di commento al bilancio da presentare all’Assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio ed i suoi componenti sono rieleggibili.

 
TITOLO VI - Gratuità della cariche sociali

Art. 33

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento dei compiti espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Direttivo e solo ai fini di funzioni inerenti la carica ricoperta.

 
TITOLO VII - Responsabilità

Art. 34

L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

 
TITOLO VIII - Risorse economiche

Art. 35

L’Associazione può acquistare beni mobili, immobili e mobili registrati. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Art. 36

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa annuale i cui importi, e la data entro la quale debbono essere versati, sono stabiliti annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 37

I Contributi, le donazioni e le elargizioni in denaro in genere effettuate da Enti pubblici e privati, o da persone fisiche, nonché eventuali lasciti testamentari, sono accettati dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

 
TITOLO IX - Bilancio e rendicontazione

Art. 38

Entro il 31 marzo di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, corredati da una relazione sulla gestione.

Una relazione sarà depositata anche dal Collegio dei Revisori.

Il bilancio nelle sue parti e le relazioni saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci all’uopo convocata.

I bilanci e le relazioni debbono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni anteriori alla data fissata per l’Assemblea.

Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio, eventualmente provvisoriamente contabilizzati in un fondo di riserva, dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell’Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse, nei tempi e secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO X - Estinzione dell’ente - Criteri di devoluzione delle disponibilità e degli eventuali beni residui

Art. 39

L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Società, delibera con la maggioranza all’uopo prevista dall’art.14 e nomina a maggioranza assoluta uno o più liquidatori conferendo ad essi i poteri.

Il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, con preferenza per altre associazioni od enti con analoga finalità aventi sede in Savona o nel territorio della sua provincia, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n. 662, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.


 

      Testo del nuovo Statuto proposto all'Assemblea dei Soci del 18-19 aprile 2008

      Le principali modifiche proposte

 



Alla pagina Internet http://www.storiapatriasavona.it/stat_08.htm sono riportate le proposte di modifica a questo Statuto.

 


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Ultimo aggiornamento: 11/04/2008 Indice
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