|

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI
STATUTO ORGANICO
(Approvato
con decreto Presidenziale n.1286 del 25 Luglio 1956)
N.535
- DISPOSIZIONI VARIE
Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1956, n 1286, col
quale sulla proposta del Ministro per la difesa, la "Associazione
Nazionale del Carabinieri in Congedo" assume la denominazione di
"Associazione Nazionale Carabinieri" e, tra l'altro, ne viene
approvato il nuovo statuto organico -
(Direzione generale personale civile e affari.(Gazzetta Ufficiale n.298,
del 24 Novembre 1956)
Estratto della dispensa 50° del Giornale Militare Ufficiale del 15
Dicembre 1956
REPUBBLICA
ITALIANA
IL Presidente DELLA REPUBBLICA
Visto
il regio decreto 16 Febbraio 1982, n.461, col quale fu eretta in ente
morale la "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" e ne
fu approvato lo statuto organico. Visti i regi decreti 25 Agosto 1932,
n.1214, e 9 Aprile 1935, n.815, con i quali furono approvati due nuovi
statuti organici della predetta Federazione, la quale, con l'occasione,
assunse la denominazione, rispettivamente di "Federazione Nazionale
del Carabiniere Reale in Congedo" e di "Associazione Nazionale
del Carabiniere Reale in Congedo": Visto lo statuto - regolamento
approvato dall'ex segretario del disciolto partito Nazionale fascista e
pubblicato nel foglio di disposizioni dello stesso partito n.1193-bis,
in data 21 novembre 1938, statuto - regolamento con quale all'ente in
parola fu anche imposta la denominazione di "Legione Carabinieri
d'Italia"
Visto l'Art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n704 con il quale
i reparti d'arma e di specialità (Associazioni d'arma) dell'Esercito,
furono posti sotto la vigilanza dell'ex Ministero della guerra, ora
della difesa (Servizi per l'Esercito).
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 Febbraio 1950, n.162
con quale la predetta Legione assunse la denominazione di
"Associazione Nazionale del Carabiniere in congedo" e ne fu
approvato il nuovo statuto organico.
Visto il foglio n-040/b del 21 febbraio 1955, con il quale la presidenza
dell'Associazione in parola proposto per l'Ente la nuova denominazione
di "Associazione Nazionale Carabinieri" e l'approvazione di
uno schema di nuovo statuto organico sul quale si sono già pronunciate
favorevolmente a larghissima maggioranza, le dipendenti assemblee
Sezionali.
Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo statuto
organico, secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il Comitato
Centrale, avrebbe potuto procedere alle integrazioni o varianti che si
fossero rese necessarie nel corso della sua approvazione.
Viste le deliberazioni adottate, in data 10 maggio 1955 e 26 marzo 1956,
del comitato Centrale dell'Associazione in base alla sopraspecificata
disposizione finale-transitoria.
Riconosciuto che l'approvazione di tale schema di nuovo statuto organico
tende ad agevolare il funzionamento dell'Associazione di cui trattasi,
mediante, essenzialmente, una modifica alle norme regolanti la nomina
degli Ispettori regionali ed interregionali, nonché dei consiglieri
nazionali non di diritto:
Visto l'Art. 16 del Codice civile
Udito il parere del Consiglio di stato
Sulla proposta del Ministero per la difesa
DECRETA:
Art.1
L' "Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" assume
la denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri"
Art.2
Al Ministero per la difesa e devoluta l'alta sorveglianza sull'
"Associazione Nazionale Carabinieri" al fine di assicurare che
la sua attività e il suo indirizzo siano conformi alle direttive
generali del Governo. Il Ministro per la difesa qualora ritenga che
l'attività e gli indirizzi seguiti dalla predetta Associazione non
rispondano ai criteri di cui al precedente comma o comunque, siano in
contrasto con gli scopi dell'Associazione quali risultino dello statuto
di cui al successivo art.3, può scegliere il Consiglio Nazionale e
nominare un Commissario straordinario. Alla fine dell'esercizio
finanziario previsto dal citato statuto, l'Associazione è tenuta a
rendere conto al ministero della difesa (Servizi per l'Esercito)
dell'impiego fatto degli eventuali contributi da questo concessi a
qualsiasi titolo, nel corso dell'esercizio medesimo.
Art. 3
E' approvato l'accluso nuovo statuto organico della predetta
Associazione Nazionale, formato da n.46 articoli, firmato dal Ministro
proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 Luglio 1956
GRONCHI
Visto: il Guardasigilli: MORO TAVIANI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956. Atti del
Governo, registro n. 102, foglio n.50 - Carlomagno
STATUTO
ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Cap. I
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Art.1
L'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in ente morale con regio
decreto 16 febbraio 1928, n.461, allorché denominavasi
"Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" ha sede centrale
in Roma. Presidente onorario è il Comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri.
Art. 2
L'Associazione, che è apolitica, si propone i seguenti scopi:
a) promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra
i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra esse gli
appartenenti alle alte forze armate ed alle rispettive associazioni.
b) tener vivo fra i soci il sentimento de devozione alla Patria, lo
spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma, e la
memoria dei suoi eroici caduti.
c) realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale,
culturale, creativa, ricreativa ed economica a fare degli iscritti e
delle loro famiglie.
Gli iscritti all'Associazione si impegnano a prestare il proprio
concorso in caso di pubbliche calamità o di altre situazioni
eccezionali, se richieste dalle competenti autorità.
Art.3
L'Associazione, le Sezioni e le SottoSezioni sono autorizzate ad usare
la Bandiera Nazionale e la fiamma conformi ai modelli di cui,
rispettivamente, agli allegati n1 e 2 dello statuto approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.162.
L'Associazione è, altresì autorizzata ad usare il medagliere fregiato
dei distintivi di tutte le ricompense dell'ordine Militare d'Italia e
medaglie d'Oro al Valor militare, Civile, di Marina e d'Aeronautica,
concesse all'Arma ed ai suoi appartenenti fin dalla fondazione. La
bandiera ed il medaglione intervengono alle cerimonie ufficiali con
scorte d'onore. La scorta alla Bandiera e la scorta al Medagliere sono
costituite, rispettivamente, da due componenti dell'Associazione.
Art.4
Nelle manifestazioni ufficiali alle quali partecipino in corpo, con
Bandiera o Fiamma, è consentito ai soci l'uso del copricapo e del
sopracolletto di panno nero con alamari, della foggia che sarà
prescritta dal regolamento al presente statuto. I soci sono autorizzati
ad usare in ogni occasione il distintivo sociale, quale risulta dal
disegno di cui all'allegato n.3 del già menzionato decreto del
Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.162
Art. 5
I soci dell'Associazione sono:
a) d'onore
b) benemeriti
c) effettivi
d) collettivi
e) simpatizzanti
Sono soci d'onore gli ufficiali generali già comandanti dell'Arma ed il
vice Comandante generale dell'Arma in carica. Possono, inoltre essere
nominati soci d'onore, per determinazione del Comitato Centrale, gli
appartenenti all'Arma, sia in congedo che in servizio, decorati
dell'ordine militare d'Italia, di medaglia d'Oro al Valor Militare,
Civile, di Marina e d'aeronautica, od il loro legittimi rappresentanti
qualora i titolari siano deceduti, i grandi mutilati od i grandi
invalidi dell'Arma per ferite, o infermità contratte in guerra od in
servizio d'Istituto, i già vice Comandanti generali dell'Arma, nonché
personalità militari e civili che abbiano titolo di particolare
benemerenza verso l'Associazione. Con analogo provvedimento, e anche su
proposta dei dirigenti periferici possono essere nominati soci
benemeriti persone, enti, o soci di altre categorie, che abbiano
procurato all'Associazione considerevoli benefici o vantaggi. Possono
essere soci effettivi coloro che abbiano prestato o prestino servizio
nell'Arma, anche se ufficiali di altre armi, copri o servizi, ovvero
cappellani. Possono essere soci collettivi i comandi dell'Arma che
costituiscono comandi di corpo o reparto autonomo, nonché i circoli e
le sale convegno sottufficiali e quelle appuntati e carabinieri dei vari
reparti dell'arma. Possono essere soci simpatizzanti, colore che abbiano
prestato servizio nell'Arma come carabinieri ausiliari senza vincolo di
ferma, gli aggiunti ed i carabinieri effettivi ed ausiliari con vincolo
di ferma che per malattie mentali non siano stati trasferiti nei ruoli
di altre armi. I famigliari maggiorenni, di ambo i sessi, dei militari
in congedo o in servizio nell'Arma o che siano discendenti o congiunti
di già appartenenti all'Arma.
Art.6
L'iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni, peraltro, qualora
particolari situazioni lo consiglino, il Presidente Nazionale può
autorizzare l'iscrizione direttamente presso la Sede centrale
dell'Associazione. Alla stessa Sede centrale sono, poi, iscritti tutti i
soci effettivi in attività di servizio. Non possono far parte
dell'Associazione coloro che: a) siano stati radiati dai ruoli dell'Arma
o siano stati riformati per malattia mentale. b) abbiano riportato
condanne per delitto colposo. Gli ufficiali sospesi dal grado ed i
militari di qualsiasi grado sottoposti a procedimento penale per delitto
doloso sono sospesi dalla qualità di socio.
Art.7
Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e
materiale dell'Associazione, evitando, in particolare manifestazioni ed
atteggiamenti contrari ai principi dell'Arma, manifestazioni od
atteggiamenti che implicheranno sicuramente il ritiro della tessera
dell'Associazione.
Art. 8
I soci effettivi in attività di servizio ed i soci simpatizzanti non
possono ricoprire cariche in seno all'Associazione, ne prendere parte,
votando, alle adunanze riguardanti il funzionamento interno
dell'Associazione e delle Sezioni. Ogni socio effettivo, in attività di
servizio o non, ha diritto ad iscriversi alla "cassa di
previdenza" dell'Associazione e se residente a Roma, può esserne
nominato consigliere o sindaco.
Art.9
A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti
compromettano l'apoliticità dell'Associazione stabilita dall'art2 o
contravvengano alle finalità stabilite dallo steso art.2 possono essere
adottati i seguenti provvedimenti: (a) richiamo per infrazione di lieve
entità (b) sospensione da 3 a 6 mesi, per comportamento contrario alle
norme disciplinari e ai doveri morali dell'Associazione (c) espulsione,
per infrazioni di particolare gravità o per atteggiamento contrario ai
principi dell'Arma, ovvero per recidividità nelle infrazioni previste
dalle precedenti lettere A e B. Nelle ipotesi contemplate nelle lettere
A e B dell'art.6 del presente statuto, si procede senz'altro alla
radiazione.
Art.10
I provvedimenti disciplinari preveduti dall'art.9 vengono adottati:
a) il richiamo, direttamente dal Presidente della Sezione
b) la sospensione e l'espulsione, dall'ispettore regionale (o
interregionale), in seguito a conforme giudizio della Commissione di
disciplina sezionale competente.
Per i soci iscritti alla Sede Centrale dell'Associazione, i
provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Presidente, sentito, per
la sospensione e per l'espulsione, il comitato centrale.
Il socio colpito da procedimento disciplinare adottato dal Presidente
della Sezione o dall'ispettore regionale (o interregionale) può
presentare reclamo al Presidente Nazionale, il quale, sentito il
Comitato centrale, decide insindacabilmente. I reclami dei soci scritti
alla Sede centrale dell'Associazione vengono decisi dallo stesso
Presidente Nazionale, su conforme parere del comitato centrale, qualora
si tratti di richiamo, o dal Consiglio Nazionale, qualora si tratti di
sospensione ed espulsione. I reclami collettivi e quelli redatti in
forma irriguardosa ed astiosamente polemica non saranno presi in
considerazione costituendo per se palese mancanza disciplinare. Il
giudizio relativo a tal irrecivibilità spetta, insindacabilmente al
Comitato centrale, od al Consiglio Nazionale, rispettivamente nei casi
in cui i reclami siano prodotti da iscritti alle Sezioni oppure alla
Sede centrale.
Art.11
I soci possono cessare di far parte dell'Associazione per volontaria
rinuncia, che deve essere notificata per iscritto, non oltre il 30
settembre di ciascun anno, al Presidente della Sezione o al Presidente
dell'Associazione per gli iscritti alla sede centrale. Il socio moroso,
rinunciatario, sospeso, espulso o radiato perde il diritto all'uso della
tessera e del distintivo sociale e al godimento di ogni beneficio
morale, assistenziale, mutuale ed economico dell'Associazione. E'
considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera per
l'anno in corso ed a pagare la quota associativa, non vi provveda entro
un termine di tre mesi
Art.12
Il Presidente Nazionale ed i due Vice Presidenti nazionali vengono
eletti, nel loro seno, da dodici consiglieri di cui tre supplenti,
possibilmente quattro per ciascuna categoria di ufficiali, sottufficiali
e graduati o carabinieri, prescelti dagli ispettori regionali (o
interregionali) tra i soci della Sezione di Roma non facenti parte del
Consiglio direttivo della Sezione stessa
Art.13
Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione ed emana tutte le
disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la migliore
applicazione dello statuto e del regolamento. I vice Presidenti
nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvono gli incarichi di volta
in volta, ed essi affidati. In caso di assenza del Presidente, è
chiamato a sostituire il vice Presidente più elevato in grado o più
anziano nel grado.
Art.14
Il Consiglio Nazionale e costituito:
1) dal Presidente Nazionale che lo presiede
2) da due vice Presidenti
3) dagli ispettori regionali (o interregionali)
4) da nove consiglieri, di cui tre supplenti, che residueranno dopo
l'elezione del Presidente Nazionale e dei due vice Presidenti nazionali,
di cui al precedente art.12
5) dal segretario Nazionale che è nominato dal Presidente Nazionale fra
i soci effettivi residenti a Roma, senza diritto a voto.
Art.15
Il Consiglio Nazionale:
a) delibera sulla gestione amministrativa e sui bilanci preventivo e
consuntivo della Sede centrale dell'Associazione
b) decide preventivamente sulle iniziative che importino modifiche al
bilancio o implichino impegni morali per l'Associazione
c) dà parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente
d) propone modifiche allo statuto ed al regolamento
Il Consiglio Nazionale e convocato dal Presidente Nazionale, ogni
qualvolta lo ritenga necessario, e in ogni caso all'approvazione dei
bilanci. Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta un
terzo dei suoi componenti. I componenti e il Consiglio Nazionale
residenti fuori Roma potranno comunicare per iscritto il proprio avviso
sulle questioni all'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni
del Consiglio Nazionale e necessaria l'adesione di almeno la metà dei
consiglieri.
Art.16
Il comitato centrale, oltre che dal Presidente Nazionale che lo
presiede, e dei due vice Presidenti nazionali, è costituito da cinque
membri, eletti nel loro seno, dai dodici Consiglieri, di cui tre
supplenti, citati nel precedente art.12, nonché dal Segretario
Nazionale, quest'ultimo senza diritto a voto. Compito del Comitato
centrale e quello di collaborare con il Presidente Nazionale negli
affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti.
Art.17
Il segretario Nazionale:
a) amministra i beni della sede centrale dell'Associazione
b) coadiuva il Presidente Nazionale
c) provvede alle varie incombenze amministrative
d) compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono poi
presentati al Consiglio Nazionale per l'approvazione, non oltre il mese
di maggio di ciascun anno, dal Presidente Nazionale, sentito il comitato
centrale.
Art.18
Il collegio sindacale e costituito da tre membri nominati dal Comitato
centrale fra i soci residenti a Roma. Il collegio elegge nel suo seno il
Presidente. Detto collegio controlla almeno ogni sei mesi i registri ed
i documenti contabili, nonché i bilanci dell'Associazione redigendo una
relazione da rimettere al Comitato centrale, che ne darà comunicazione
al Consiglio Nazionale per la prescritta autorizzazione ai sensi del
precedente art.15.
Art.19
Gli ispettori regionali vengono eletti per referendum dai Presidenti
delle Sezioni di ciascuna regione. Essi dovranno risiedere,
possibilmente, nel capoluogo della rispettiva giurisdizione. Per regioni
finitime, quando si renda opportuno, il luogo di due o più ispettori
regionali, potrà essere eletto un ispettore interregionale, pure per
referendum, dai Presidenti di Sezione delle regioni interessate:
a) partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale
b) curano in ogni campo l'attuazione delle direttive del Presidente
Nazionale da parte delle Sezioni
c) concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e potenziamento delle
Sezioni e vigilano sulla osservanza dello statuto e del regolamento
dell'Associazione
d) mantengono relazioni con i comandi dell'Arma e con le autorità
militari e civili nella sede dell'ispettorato.
e) eseguono per incarico e con l'autorizzazione del Presidente
Nazionale, ispezioni ed inchieste
f) informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente Nazionale
In caso di indisponibilità dell'ispettore competente il Presidente
Nazionale può affidare incarichi ispettivi a soci particolarmente
qualificati.
Art.20
Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto
fra gli appartenenti all'Arma in congedo un numero di adesioni non
inferiore a quindici. La loro costituzione deve essere preventivamente
autorizzata dal Presidente Nazionale, il quale, alla prima riunione ne
informa il comitato centrale.
Art.21
Il Presidente di Sezione:
a) cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali della
Associazione
b) promuove nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale,
ricreativa ed economica dei soci
c) attua le direttive degli ispettori e facilita questi
nell'assolvimento delle loro attribuzioni
d) può promuovere, da parte del Consiglio sezionale, la costituzione di
un Comitato di patronesse scegliendole fra le signore che, accettando di
farne parte, diano affidamento di rendersi benemerite per la Sezione ai
suoi fini assistenziali. E' in facoltà del Presidente di sentire il
parere del consiglio di Sezione su tutte le questioni sulle quali
ritenga interpellarlo. Il parere del Consiglio è invece obbligatorio e
vincolante per tutte le iniziative che importino aggravi al bilancio
della Sezione o ne implichino impegni morali.
Art.22
Le Sezioni, i cui iscritti superino il numero di cinquanta, possono
eleggere un Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente, lo
sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di volta in
volta gli vengono da lui affidati. Per le Sezioni che non hanno il Vice
Presidente, il consigliere più elevato in grado od anziano nel grado,
sostituisce in caso di assenza, il Presidente. Il Presidente ed il Vice
Presidente della Sezione sono eletti dal Consiglio di Sezione nel
proprio seno.
Art.23
Il Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di questa, e
costituito, in base al numero dei soci e secondo le norme che saranno
stabilite dal regolamento, da un minimo di cinque ad un massimo di nove
membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea dei soci, a
maggioranza assoluta. L'assemblea elettorale e valida, in prima
convocazione, se e presente almeno la metà del soci della Sezione,
compresi quelli delle sottosezioni, in regola con il pagamento della
quota annuale di Associazione, in seconda convocazione e valida
qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda
convocazione debbono intercorrere almeno due ore. I soci delle
sottosezioni possono partecipare personalmente alle assemblee Sezionali
o farsi rappresentare , mediante delega scritta, da un'altro socio.
Qualunque socio elettore può presentare una lista o scheda. purché la
presentazione sia fatta al Presidente della Sezione, contro ricevuta,
prima che si addivenga alla nomina del Presidente dell'Assemblea
elettorale e degli scrutatori. Qualora nessuna lista o scheda venisse
presentata prima della nomina del Presidente dell'assemblea elettorale,
questa nominerà una commissione di sei membri per la compilazione di
una lista unica.
Art.24
Il Consiglio di Sezione:
a) revisiona i bilanci preventivo e consuntivo della Sezione
b) dà pareri su tutte le questioni sulle quali il Presidente ritenga di
sentirlo
c) e convocato dai suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno e, comunque, possibilmente almeno una volta ogni trimestre.
Il Consiglio inoltre, deve essere convocato dal Presidente quando ne
facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri. Alle sedute del
Consiglio, partecipa, con funzioni di Segretario, senza diritto al voto,
il segretario della Sezione. Per la validità delle riunioni del
Consiglio di Sezione e necessaria la presenza di almeno la metà dei
consiglieri.
Art.25
Il segretario della Sezione, che è nominato da Presidente tra i
soci effettivi della Sezione:
a) coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e sviluppo della
Sezione
b) provvede alle varie incombenze amministrative
c) prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla
revisione del Consiglio di Sezione
Art.26
Nelle località dove non sia possibile raccogliere il numero di
adesioni, stabilito dall'art.20 per la costituzione della Sezione, può
costituirsi la Sottosezione, con un minimo, però, di cinque iscritti,
che dipende dalla Sezione viciniore. Essa e retta da un fiduciario, che
è nominato dal Presidente della Sezione, e che fa parte, di diritto,
del Consiglio di Sezione
Art.27
Presso ogni Sezione e costituita una Commissione di disciplina,
composta di tre membri tratti dai componenti il Consiglio della Sezione
stessa. I componenti di detta Commissione sono nominati ogni anno dal
Presidente della Sezione e possono essere confermati
Art.28
Le nomine dei Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti nazionali e dei
consiglieri nazionali non di diritto debbono essere approvate del
Ministro per la Difesa, sentito il parere del Comando generale
dell'Arma. Le nomine degli ispettori regionali (o interregionali), dei
Presidenti, vice Presidenti e consiglieri delle Sezioni sono approvate
dal Presidente Nazionale.
Art.29
Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere
confermate per uguale periodo. La cessazione della carica ha luogo per
ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione. Qualora nel Consiglio
Nazionale o nei consigli Sezionali venga a mancare un membro, subentra,
fino allo scadere del quinquennio, il socio che nelle elezioni riportò
il maggior numero di voti dopo l'eletti. Nella impossibilità di attuare
tale sistema, e concessa facoltà al Presidente Nazionale di provvedere
con incarichi particolari per il residuo periodo di carica.
Art. 30
Le cariche sociali non sono retribuite. Al Segretario Nazionale e ai
segretari delle Sezioni che contino i cento iscritti, potranno essere
concesse, tuttavia, in base alla disponibilità dei fondi, gratifiche
che i rispettivi consigli riterranno di stabilire, anno per anno,
all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo. In tale circostanza,
il Consiglio Nazionale determina anche l'ammontare delle diarie da
corrispondersi al Presidente ed ai Presidenti nazionali, agli ispettori
regionali o interregionali, ed eventualmente ad altri soci, qualora si
dovessero loro dare incarichi fuori sede, nonché l'ammontare
dell'indennità di rappresentanza per il Presidente Nazionale.
Art.31
Se il numero dei soci di una Sezione diminuisce si da essere al
disotto del numero minimo stabilito dall'art.20, il Presidente regionale
può deliberare lo scioglimento della Sezione stessa, oppure la sua
trasformazione in Sottosezione.
Art.32
Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa appartenenti
passeranno alla sede centrale dell'Associazione, in caso di
trasformazione in Sottosezione passeranno alla Sezione dalla quale
verrà a dipendere.
Art.33
L'ispettore regionale (od interregionale) che si renda responsabile
di gravi fatti o che persista nel trascurare di assolvere le sua
attribuzioni, può essere rimosso dal Presidente Nazionale, sentito il
parere, da richiedere anche solo per iscritto hai componenti del
consiglio Nazionale. Il Presidente ha la facoltà di rimuovere un
Presidente di Sezione o di sciogliere un consiglio nazionale per
comprovati gravi fatti contrari al prestigio dell'Arma, per
irregolarità a carattere amministrativo o per inattività, sia in
seguito a proposta dell'Ispettore regionale (o interregionale)
competente che di propria iniziativa, sentito sempre l'ispettore. In
caso di scioglimento del Consiglio di Sezione, il Presidente nazionale
su proposta dell'Ispettore regionale (od interregionale) nominerà un
Commissario straordinario, il quale provvederà ala ordinaria
amministrazione e disporrà per le nuove elezioni, entro tre mesi dalla
data dello scioglimento. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il
Presidente nazionale, previo parere del Comitato centrale, può, in
attesa del parere del Consiglio nazionale, sospendere senz'altro dalle
funzioni un'ispettore regionale (od interregionale), nominando per
sostituirlo un ispettore ad interim. In caso di rimozione o di
dimissioni del Presidente di Sezione, il consiglio sezionale, chiamando
nel suo seno altro membro secondo il disposto dell'Art.29, provvede alla
elezione del nuovo Presidente. Analogamente si procede in caso di
dimissioni del Presidente nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali,
tenuto presente quanto stabilito dal precedente.
Art.34
L'Amministrazione centrale dell'Associazione e quelle delle Sezioni
sono autonome. L'anno finanziario coincide con l'anno solare. La sede
centrale dell'Associazione deve compilare il bilancio preventivo
dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno precedente non oltre il
mese di aprile di ogni anno e sottoporli all'approvazione del consiglio
nazionale entro il mese di maggio. Il Presidente nazionale deve
trasmettere, per conoscenza, non oltre il mese di maggio, al Comandante
generale dell'Arma, copia del bilancio consuntivo dell'Associazione. Le
Sezioni devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale
dell'Associazione, per la definitiva approvazione, non oltre il mese di
marzo di ogni anno. Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria
almeno una volta l'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione
del bilanci consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in
corso, nonché per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita e
lo sviluppo della Sezione. Gli ispettori devono far tenere alla
presidenza dell'Associazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno,
la contabilità relativa alle somme da questa ricevuta per il
funzionamento dei loro uffici.
Art.35
Le entrate della Sede centrale dell'Associazione sono costituite:
a) dall'importo delle tessere
b) dalla percentuale del 25% sulle quote mensili dei soci delle Sezioni,
della quale il 5% e devoluta al funzionamento degli uffici degli
ispettori regionali (od interregionali)
c) dalle quote mensili dei soci scritti direttamente alla Sede Centrale
dell'Associazione
d) dalle quote degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in
servizio attivo
e) dalla metà dei contributi versati alle Sezioni dai soci collettivi
f) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed oblazioni
g) dai proventi di attività varie, preventivamente autorizzare dal
Presidente nazionale
h) dalla rendita del fondo sociale dalla quale e da tener distinta
quella del fondo assistenziale annualmente destinata s sovvenire soci
bisognosi.
Art.36
Le entrate degli ispettori regionali (o interregionali) sono
costituite:
a) dal 5% della percentuale sui contributi delle Sezione di cui alla
lettera b) dell'Art.35
b) dalle rendite dell'eventuale fondo di ogni ispettorato regionale (od
interregionale)
Art.37
Le entrare delle Sezioni sono costituite:
a) dalle quote mensili dei soci, dedotto il 25% come previsto dalla
lettera b) dell'Art.35
b) dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente determinati, anno
per anno, in aggiunta alle quote mensili dei soci simpatizzanti.
c) dall'importo integrale delle quote mensili dei soci simpatizzanti
d) dagli eventuali contributi volontari dei soci
e) dalla metà del contributo versato dai soci collettivi
f) dai proventi in attività varie, preventivamente autorizzate dal
Presidente nazionale.
g) dalla rendita del fondo sezionale, dalla quale e da tenere distinta
quella del fondo assistenziale, se esistente, annualmente destinata a
sovvenire soci bisognosi.
Art.38
La misura delle quote previste dalle lettere a) e c) dell'articolo
35 e della lettere a) dell'Art. 37 e annualmente stabilita dal Consiglio
nazionale, quella di cui alla lettera d) del citato articolo 35 dal
Comandante generale dell'Arma. La misura del contributo annuale dei soci
collettivi è lasciata alla discrezione dei soci stessi.
CAPO
II
DELLA CASSA DI PREVIDENZA
Art.39
E' annessa all'Associazione Nazionale Carabinieri la "cassa di
previdenza" che ha lo scopo:
1) di corrispondere, all'atto della morte del socio, ala persona già da
questo designata, una sovvenzione proporzionata alla somma versata dal
socio stesso dalla data di associazione, secondo, le norme che saranno
stabilite dal regolamento. In caso di premorienza della persona
designata, o quando il socio si sia astenuto da qualsiasi designazione,
la sovvenzione rimane interamente a beneficio delle persone
sottoindicate, nel seguente ordine di preferenza: vedova non separata
legalmente, figli legittimi, figli naturali riconosciuti, padre e madre,
fratelli e sorelle. In mancanza anche delle persone sopraindicate,
l'ammontare della sovvenzione resterà alla Cassa. Qualora tra i
designati siano compresi minorenni o persone prive di capacità
giuridica, la sovvenzione sarà pagata a chi esercita la patria potestà
o la tutela, secondo le norme del diritto comune vigente. 2) di
corrispondere sussidi, in caso di grave malattia del socio o di altra
sua personale grave contingenza.
Art.40
Le attività della cassa sono costituite:
1) Dal capitale di sua pertinenza alla data di entrata in vigore del
presente statuto.
2) dagli interessi su detto capitale
3) dalle tasse di iscrizione e dalle quote mensili stabilite dal
successivo Art.41
4) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni. Le persone e
gli enti che, con cospicue elargizioni, donazioni, lasciti,
contribuiscano al potenziamento economico della Cassa di previdenza
saranno iscritti ai apposito albo dei benefattori, come pure lo saranno
quei soci che a favore della Cassa rinuncino ai benefici di cui hanno
diritto.
Art.41
L'adesione alla Cassa di previdenza e volontaria, i soci della Cassa
devo però essere iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri quali
soci effettivi e non aver superato, all'atto di iscrizione alla Cassa,
il sessantesimo anno di età ed avere gli altri requisiti che saranno
specificati nel regolamento
Art.42
La tassa di iscrizione deve essere pagata all'atto dell'adesione per
intero o anche in due rate semestrali successive. E' consentito il
versamento della quota annuale in rate trimestrali anticipate I
versamenti effettuati non vengono per alcuna ragione restituiti. La
tassa di iscrizione e le quote annuali debbono essere rimesse alla Cassa
da parte degli iscritti alle Sezioni, (o Sottosezioni) per il tramite
del Presidente della Sezione, direttamente alla Cassa , da parte dei
cosci effettivi iscritti presso la sede centrale dell'Associazione. I
militari dell'Arma in effettivo servizio effettueranno i versamenti per
tramite dei reparti dai quali sono amministrati. L'importo della tassa
di iscrizione e della quota annuale e annualmente stabilito, anche per i
soci effettivi in attività di servizio, dal Consiglio nazionale. In
caso di aumento delle quote, e salva la facoltà dei soci iscritti di
richiedere il rimborso di tutte le somme versate, con gli eventuali
interessi legali maturati. Il diritto ai benefici di cui nn.1 e 2 dell'Art.
38 si consegue due anni dopo l'iscrizione alla Cassa. il regolamento
stabilirà le modalità per l'iscrizione alla Cassa di previdenza e per
la concessione dei benefici di cui al precedente art.38
Art.43
Perde ogni diritto ed e considerato decaduto il socio moroso verso
la Cassa per sei mesi consecutivi, o che trascuri di corrispondere, per
uguale periodo, i contributi previsti per l'Associazione nazionale degli
articoli 35 e 37 del presente statuto. Gli esclusi della Cassa per
morosità da non più di tre anni, possono esservi riammessi pagando le
quote mensili arretrate, aumentate degli interessi legali. Essi comunque
non goderanno dei benefici di cui all.39, se non siano trascorsi sei
mesi dalla regolarizzazione della loro posizione. Per l'importo delle
tessere annuali e per le quote mensili quali iscritti all'Associazione
rimaste arretrate, si versa l'ammontare, senza interessi. Cessano di
essere soci della Cassa, soci morosi, rinunciatari, sospesi, espulsi, o
radiati dall'Associazione e non hanno diritto ad alcun rimborso.
Art.44
Nel caso di scioglimento di una Sezione, senza costituzione di
Sottosezione, i soci iscritti alla cassa potranno continuare a far parte
di questa, ma per conservare i diritti acquisiti, debbono continuare a
versare le quote stabilite direttamente alla Presidenza nazionale,
trasferendo alla Sede centrale la propria iscrizione.
Art.45
Gli organi della Cassa sono:
1) il Presidente, che è il Presidente nazionale dell'Associazione
2) il consiglio di amministrazione, che è presieduto dal Presidente ed
è composto dai due vice Presidenti e dai sei Consiglieri, dei quali
quattro scelti del Comitato centrale dell'Associazione fra i soci della
Sezione di Roma, che non siano anche membri del consiglio nazionale
dell'Associazione, e due designati dal Comando generale dell'Arma fra i
militari in servizio soci dell'Associazione, residenti in Roma, e
iscritti alle Casse.
3) il collegio sindacale, composto da tre sindaci scelti fra i soci
dell'Associazione residenti a Roma ed iscritti alla Cassa, dei quali uno
designato dal Comando generale dell'Arma fra i militati in servizio e
due scelti del Comitato centrale fra i soci effettivi dell'Associazione.
4) il segretario, che è il segretario nazionale dell'Associazione e
cura sotto la sua personale responsabilità, il regolare funzionamento
della cassa stessa.
VISTO: D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL MINISTRO PER LA DIFESA: TAVIANI
|